Art. 17.

  Al  dipendente  trasferito  da  una  ad  altra  sede  permanente di
servizio sono dovute le indennita' ed i rimborsi di cui agli articoli
successivi.
  Salvo  quanto disposto dagli articoli 23, comma secondo, e 24 della
presente legge, nulla e' dovuto per i trasferimenti nell'ambito dello
stesso comune.