Art. 18. 
 
  Al dipendente trasferito e' corrisposta l'indennita'  di  trasferta
per il tempo impiegato nel viaggio. Detta indennita' compete anche se
la  durata  del  viaggio  e'  inferiore  alle  cinque  ore.   Analogo
trattamento, nella misura prevista per  la  qualifica  rivestita  dal
dipendente alla data del trasferimento, compete  anche  per  ciascuna
persona della famiglia del dipendente stesso. 
  Agli effetti del precedente comma si considerano come facenti parte
della famiglia, purche' conviventi abitualmente con il dipendente  ed
a carico  di  questi:  i  figli  legittimi,  i  figliastri,  i  figli
legittimati  e  quelli  naturali  legalmente  riconosciuti,  i  figli
adottivi e gli affiliati, di eta' non superiore ai 25 anni, le figlie
nubili anche se di eta' superiore ai 25 anni, il coniuge, i genitori,
gli affini in linea retta  ascendente,  i  fratelli  minorenni  e  le
sorelle nubili, le figlie rimaste vedove ed una persona di servizio. 
  Nei viaggi per trasferimento in  localita'  distanti  piu'  di  800
chilometri, per raggiungere le  quali  occorra  impiegare  con  treno
diretto almeno 12  ore,  e'  consentita,  anche  per  le  persone  di
famiglia, una sosta intermedia non superiore a  24  ore,  con  titolo
all'indennita' di trasferta, per i  primi  800  chilometri  ed  altra
sosta, di uguale durata massima e con  pari  trattamento,  dopo  ogni
ulteriore tratto di 600 chilometri.