Art. 19.

  Al  dipendente  trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute
per il viaggio, in ferrovia o in piroscafo, delle persone di famiglia
di  cui  al  precedente  articolo,  fino  all'ammontare del costo del
biglietto  di viaggio secondo la tariffa d'uso e la classe di diritto
spettante  al dipendente trasferito. Spetta inoltre il rimborso delle
spese  sostenute  per  il  trasporto  di  un  bagaglio,  del peso non
superiore  ad  un quintale, per ciascuna persona, e per la spedizione
in  piccole  partite ordinarie di immobili e masserizie per non oltre
40   quintali   complessivamente.  Sono  salve  le  disposizioni  che
consentono  il  rimborso  di spese per maggiori quantita' di bagaglio
eventualmente trasportato dal personale militare.
  Le spese di viaggio per le persone di famiglia devono risultare dal
biglietto  di  viaggio;  quelle  per  il  trasporto, del bagaglio dal
prescritto  scontrino  e  quelle  per il trasporto dei mobili e delle
masserizie  dal  bollettino  di consegna. E' ammessa a rimborso anche
l'intera  spesa,  sostenuta  per  il  viaggio  delle  stesse  persone
compiuto con mezzi di linea su percorsi non serviti da ferrovia.
  Ove  manchi  un  servizio  di  linea  e'  corrisposta,  a titolo di
rimborso  delle spese di viaggio, una indennita' chilometrica di lire
43 per ciascuna persona.
  Le  spese  per  il  trasporto  dei  mobili,  delle masserizie e del
bagaglio sui percorsi non serviti da ferrovia sono rimborsate con una
indennita'  chilometrica di lire 48 a quintale o frazione di quintale
superiore  a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili
e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio.
  Ove  l'itinerario  da  percorrere  sia costituito da piu' tratti di
ferrovia  separati  da almeno un tratto di via ordinaria e quindi, si
rendano necessari piu' scali il dipendente, previa autorizzazione del
superiore  che ha disposto il trasferimento, potra' servirsi di mezzi
di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso.
  In  tal  caso,  oltre all'importo delle spese che sarebbero occorse
per  il  trasporto ferroviario, a tariffa d'uso, sul percorso servito
da  ferrovia,  compete la corresponsione dell'indennita' chilometrica
prevista  nel  precedente  comma  per  il  percorso  non  servito  da
ferrovia.
  Il  dipendente  statale trasferito d'autorita' puo' anche servirsi,
per  il  trasporto  dei mobili e delle masserizie, nei limiti di peso
consentiti    e   previa   autorizzazione   dell'amministrazione   di
appartenenza,  di mezzi diversi dalla ferrovia, fermo restando che il
rimborso va effettuato sulla base della tariffa ferroviaria d'uso.
  Nei  casi ammessi di trasporto per via ordinaria il dipendente deve
far  accertare  il  peso  dei  mobili  e delle masserizie da una pesa
pubblica  riconosciuta,  possibilmente  del luogo di arrivo facendosi
rilasciare  regolare  bolletta.  Non e' consentita la sostituzione di
tale bolletta con l'atto notorio previsto dall'articolo 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15.
  Ove  il  trasporto  dei  mobili e delle masserizie sia compiuto con
mezzi   forniti  gratuitamente  dall'amministrazione,  al  dipendente
trasferito non compete alcuna indennita' chilometrica.