Art. 2.

  Il  dipendente  inviato  in  missione, anche per incarichi di lunga
durata,  in  localita'  distanti sino ad 80 chilometri dall'ordinaria
sede  di  servizio,  deve  rientrare giornalmente in sede quando tali
localita'  siano  collegate  alla  sede  stessa da almeno otto coppie
giornaliere  di treni passeggeri o di altri servizi pubblici di linea
oppure  quando  il  dipendente sia stato autorizzato a servirsi di un
proprio mezzo di trasporto.