Art. 20. Le spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili, delle masserizie e del bagaglio, escluso quello a mano sono rimborsate nella misura di lire 4.800 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, e di lire 5.700 per i trasferimenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre parti del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa. Ove il dipendente sia stato autorizzato a servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso, le spese per l'imballaggio e per la presa e resa a domicilio sono rimborsate nella misura di lire 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali. Dal rimborso delle spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono escluse le scorte di viveri e di combustibili, le automobili, i motocicli e quanto altro non sia da considerare come facente parte dell'arredamento di una abitazione. Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede ii servizio da una localita' diversa dalla precedente sede di servizio del dipendente trasferito, le indennita' previste dalla presente legge spettano in misura non eccedente l'importo dovuto qualora il movimento fosse avvenuto fra le due sedi di servizio. Le indennita' e i rimborsi relativi al trasferimento della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione di famiglia alla data del movimento e sempreche' questo risulti avvenuto entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento. Nel caso di trasferimento della famiglia con autovettura di proprieta' compete, ove non ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente articolo 19, una indennita' chilometrica pari a quella prevista dal primo comma dell'articolo 15 della presente legge per il capo famiglia e quella di cui al terzo comma dell'articolo 14 per ciascuno dei familiari.