Art. 20.

  Le  spese  per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per
il   carico  e  lo  scarico  lungo  l'itinerario  dei  mobili,  delle
masserizie  e  del  bagaglio,  escluso  quello a mano sono rimborsate
nella  misura  di  lire  4.800  a  quintale  o  frazione  di quintale
superiore  a  50  chili, fino ad un massimo di 40 quintali, e di lire
5.700  per  i trasferimenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre
parti del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa.
  Ove  il  dipendente  sia  stato  autorizzato a servirsi di mezzi di
trasporto  diversi dalla ferrovia per l'intero percorso, le spese per
l'imballaggio e per la presa e resa a domicilio sono rimborsate nella
misura  di  lire  1.500  per  ogni  quintale  o  frazione di quintale
superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali.
  Dal  rimborso  delle spese per l'imballaggio, per la presa e resa a
domicilio  e  per  il  carico  e  lo  scarico lungo l'itinerario sono
escluse  le  scorte  di  viveri  e  di combustibili, le automobili, i
motocicli  e  quanto  altro non sia da considerare come facente parte
dell'arredamento di una abitazione.
  Qualora  la famiglia si trasferisca nella nuova sede ii servizio da
una   localita'   diversa  dalla  precedente  sede  di  servizio  del
dipendente  trasferito,  le  indennita' previste dalla presente legge
spettano   in  misura  non  eccedente  l'importo  dovuto  qualora  il
movimento fosse avvenuto fra le due sedi di servizio.
  Le   indennita'  e  i  rimborsi  relativi  al  trasferimento  della
famiglia,  del  mobilio  e  delle  masserizie  vengono corrisposti in
relazione  alla  situazione  di  famiglia  alla  data del movimento e
sempreche'  questo  risulti  avvenuto  entro  tre  anni dalla data di
decorrenza del provvedimento di trasferimento.
  Nel  caso  di  trasferimento  della  famiglia  con  autovettura  di
proprieta'  compete,  ove  non ricorra l'applicazione del terzo comma
del precedente articolo 19, una indennita' chilometrica pari a quella
prevista dal primo comma dell'articolo 15 della presente legge per il
capo  famiglia  e  quella  di cui al terzo comma dell'articolo 14 per
ciascuno dei familiari.