Art. 21. Al dipendente trasferito spetta un'indennita' di prima sistemazione nella misura di: lire 200 mila al personale con qualifica di dirigente generale e qualifiche corrispondenti o superiori; lire 170 mila al personale con qualifica di direttore di sezione e qualifiche corrispondenti o superiori; lire 140 mila al personale con qualifica di segretario e qualifiche corrispondenti o superiori; lire 120 mila a tutto il rimanente personale. L'indennita' di cui al precedente comma e' ridotta alla meta' per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento. Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia e' corrisposta la meta' dell'indennita' di prima sistemazione di cui al presente articolo, salvo la corresponsione dell'altra meta' dopo l'avvenuto trasferimento della famiglia purche' compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento. L'indennita' di prima sistemazione, nelle misure spettanti ai sensi dei precedenti commi, e' ridotta ad un terzo per il personale che, nella nuova sede di servizio, fruisca di alloggio gratuito ovvero sia provvisto di indennita' di alloggio. L'indennita' di prima sistemazione e' attribuita nella misura corrispondente alla qualifica rivestita dal dipendente alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento. Agli ufficiali di complemento, in servizio di prima nomina, ai sottufficiali in servizio di leva ed a militari di truppa che non siano raffermati o vincolati a ferme speciali spetta, esclusivamente, in caso di trasferimento, il trattamento previsto dalla presente legge per le trasferte oltre al rimborso delle spese per il trasporto del proprio bagaglio personale ai sensi del primo comma dell'articolo 19 della presente legge. Ai fini dell'attribuzione dell'indennita' di prima sistemazione, per le qualifiche non indicate vale l'equiparazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge.