Art. 21.

  Al dipendente trasferito spetta un'indennita' di prima sistemazione
nella misura di:
    lire  200 mila al personale con qualifica di dirigente generale e
qualifiche corrispondenti o superiori;
    lire  170 mila al personale con qualifica di direttore di sezione
e qualifiche corrispondenti o superiori;
    lire  140  mila  al  personale  con  qualifica  di  segretario  e
qualifiche corrispondenti o superiori;
    lire 120 mila a tutto il rimanente personale.
  L'indennita'  di  cui al precedente comma e' ridotta alla meta' per
il  dipendente  senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla
data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.
  Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede di servizio
la   famiglia  e'  corrisposta  la  meta'  dell'indennita'  di  prima
sistemazione  di  cui  al  presente articolo, salvo la corresponsione
dell'altra meta' dopo l'avvenuto trasferimento della famiglia purche'
compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento
di trasferimento.
  L'indennita' di prima sistemazione, nelle misure spettanti ai sensi
dei  precedenti  commi,  e' ridotta ad un terzo per il personale che,
nella nuova sede di servizio, fruisca di alloggio gratuito ovvero sia
provvisto di indennita' di alloggio.
  L'indennita'  di  prima  sistemazione  e'  attribuita  nella misura
corrispondente  alla  qualifica rivestita dal dipendente alla data di
decorrenza del provvedimento di trasferimento.
  Agli  ufficiali  di  complemento,  in  servizio di prima nomina, ai
sottufficiali  in  servizio  di  leva ed a militari di truppa che non
siano raffermati o vincolati a ferme speciali spetta, esclusivamente,
in  caso  di  trasferimento,  il  trattamento previsto dalla presente
legge per le trasferte oltre al rimborso delle spese per il trasporto
del proprio bagaglio personale ai sensi del primo comma dell'articolo
19 della presente legge.
  Ai  fini  dell'attribuzione  dell'indennita' di prima sistemazione,
per le qualifiche non indicate vale l'equiparazione di cui all'ultimo
comma dell'articolo 1 della presente legge.