Art. 22.

  Il  personale  trasferito  che,  per riconosciuta impossibilita' di
trovare  alloggio  nella  nuova  sede  di  servizio,  trasferisca  la
famiglia,  i  mobili  e le masserizie in comuni viciniori, e' ammesso
ugualmente  a  fruire  delle  indennita'  e  dei rimborsi inerenti al
trasferimento  purche'  la  distanza dalla casa municipale del comune
viciniore alla nuova sede di servizio non superi i 30 chilometri.
  Il  successivo  trasferimento  nella  sede di servizio, se avvenuto
entro il termine previsto nel penultimo comma del precedente articolo
20,  da'  diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di
famiglia e di trasporto dei mobili e delle masserizie.
  Nel  caso di trasferimento, anche non contemporaneo, nella medesima
sede  di  servizio  di  due  coniugi  dipendenti  statali,  ancorche'
appartenenti  ad amministrazioni diverse, non separati legalmente, e'
attribuita  una  sola indennita' di prima sistemazione al coniuge con
qualifica piu' elevata.
  Nei  casi  di trasferimento a domanda e' escluso qualsiasi rimborso
di spese o corresponsione di indennita'.