Art. 22. Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilita' di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in comuni viciniori, e' ammesso ugualmente a fruire delle indennita' e dei rimborsi inerenti al trasferimento purche' la distanza dalla casa municipale del comune viciniore alla nuova sede di servizio non superi i 30 chilometri. Il successivo trasferimento nella sede di servizio, se avvenuto entro il termine previsto nel penultimo comma del precedente articolo 20, da' diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e di trasporto dei mobili e delle masserizie. Nel caso di trasferimento, anche non contemporaneo, nella medesima sede di servizio di due coniugi dipendenti statali, ancorche' appartenenti ad amministrazioni diverse, non separati legalmente, e' attribuita una sola indennita' di prima sistemazione al coniuge con qualifica piu' elevata. Nei casi di trasferimento a domanda e' escluso qualsiasi rimborso di spese o corresponsione di indennita'.