Art. 23.

  Al  personale  collocato  a  riposo ed alla famiglia del dipendente
deceduto  in  attivita'  di  servizio o dopo il collocamento a riposo
spettano le indennita' ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli
18, 19 e 20 e l'indennita' di prima sistemazione per il trasferimento
dall'ultima  sede  di  servizio  a un domicilio eletto nel territorio
nazionale.  Il  diritto  alle  predette  indennita' ed ai rimborsi si
perde  se,  entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non
siano avvenuti i relativi movimenti.
  Nel  caso di godimento di alloggio di servizio e conseguente cambio
di   abitazione   nell'ambito  dello  stesso  comune  e'  corrisposta
l'indennita' di cui all'articolo 24 della presente legge.
  Qualora  la  famiglia  del  dipendente  deceduto  in  attivita'  di
servizio  o dopo il collocamento a riposo si trasferisca al domicilio
eletto  da  una  localita'  diversa  dall'ultima sede di servizio, le
indennita'  ed  i  rimborsi  previsti  dal  primo  comma del presente
articolo  spettano  in  misura  non  eccedente  l'importo che sarebbe
dovuto in caso di trasferimento dall'ultima sede di servizio.