Art. 27.

  Tutte  le  indennita',  comunque  denominate,  commisurate  ad  una
aliquota   dell'indennita'   di  trasferta  compresa  quella  di  cui
all'articolo  2 della legge 13 luglio 1967, n. 565, restano stabilite
nelle  misure  spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
  L'indennita'  di cui all'articolo 18 della legge 29 giugno 1951, n.
439,  per il personale dei ruoli centrali delle amministrazioni dello
Stato  destinato  a  prestare  servizio fuori della capitale, compete
nella  stessa  misura  prevista  per  i  dipendenti  senza  carico di
famiglia  quando  il  dipendente, coniugato senza figli, non riscuote
per il coniuge l'aggiunta di famiglia.
  Il  diritto di opzione, di cui al secondo comma dell'articolo 8 del
decreto  legislativo  luogotenenziale  7  giugno 1945, n. 320, non e'
consentito  nel  caso di successive destinazioni da una ad altra sede
di servizio fuori della capitale.