Art. 28.

  Per  le  missioni  all'interno  compiute, per conto dello Stato, da
estranei   alle   amministrazioni   statali,   comprese   quelle  con
ordinamento  autonomo,  e  dal  personale  a  riposo,  il trattamento
relativo  e'  stabilito dalla amministrazione che ha disposto l'invio
in  missione, nei limiti della misura prevista per i dipendenti dello
Stato  in  attivita' di servizio con qualifica non superiore a quella
di dirigente generale.