Art. 28. Per le missioni all'interno compiute, per conto dello Stato, da estranei alle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e dal personale a riposo, il trattamento relativo e' stabilito dalla amministrazione che ha disposto l'invio in missione, nei limiti della misura prevista per i dipendenti dello Stato in attivita' di servizio con qualifica non superiore a quella di dirigente generale.