Art. 3. Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennita' di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione, con le eventuali riduzioni di cui al quinto comma dell'articolo 1 ed al primo comma dell'articolo 7 della presente legge. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera. L'indennita' di trasferta non e' dovuta per le missioni compiute: a) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle cinque ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata; b) nella localita' di abituale dimora, anche se distante piu' di 30 chilometri dalla ordinaria sede di servizio; c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia (ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali, ecc.); d) nelle localita' distanti meno di 12 chilometri dall'edificio in cui ha sede l'ufficio, collegate con questo da regolari servizi di linea ovvero quando siano raggiunte facendo uso di automezzo proprio o di servizio; e) nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio, intendendosi per centro abitato, oltre l'agglomerato urbano vero e proprio, la zona periferica costituita da gruppi di case che sorgano come propaggini o gemmazioni dell'agglomerato stesso destinato ad estendersi.