Art. 3.

  Per  le  missioni  di  durata inferiore alle 24 ore l'indennita' di
trasferta  spetta  in  ragione  di  un  ventiquattresimo della diaria
intera per ogni ora di missione, con le eventuali riduzioni di cui al
quinto  comma dell'articolo 1 ed al primo comma dell'articolo 7 della
presente   legge.   Sulle   misure   orarie   risultanti  va  operato
l'arrotondamento per eccesso a lira intera.
  Ai  fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora
inferiori  a  30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad
ora intera.
  L'indennita' di trasferta non e' dovuta per le missioni compiute:
    a) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle cinque ore. Agli
effetti  del  computo  si  sommano  i  periodi  di  effettiva  durata
interessanti la stessa giornata;
    b)  nella localita' di abituale dimora, anche se distante piu' di
30 chilometri dalla ordinaria sede di servizio;
    c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia
svolta  come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o
di  custodia  (ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani
di bonifica, cantonieri stradali, ecc.);
    d)  nelle  localita' distanti meno di 12 chilometri dall'edificio
in cui ha sede l'ufficio, collegate con questo da regolari servizi di
linea  ovvero quando siano raggiunte facendo uso di automezzo proprio
o di servizio;
    e) nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio, intendendosi
per  centro  abitato,  oltre  l'agglomerato urbano vero e proprio, la
zona  periferica  costituita  da  gruppi  di  case  che  sorgano come
propaggini   o   gemmazioni   dell'agglomerato  stesso  destinato  ad
estendersi.