Art. 31.

  Alle indennita' ed agli altri rimborsi forfettari di spese previsti
dalla  presente  legge  per i graduati e militari di truppa dell'Arma
dei  carabinieri  e  degli  altri  Corpi  di  polizia  non si applica
l'esenzione  prevista  dall'articolo  84,  lettera e) del testo unico
sulle  imposte  dirette  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.