Art. 32.

  Sono  abrogate  le  leggi 4 agosto 1955, n. 721, 15 aprile 1961, n.
291, e 26 giugno 1965, n. 771.
  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  primo  giorno  del mese
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.