Art. 33.

  Per  l'anno finanziario in data di entrata in vigore della presente
legge  e  per  quello  immediatamente successivo, la spesa annua, per
missioni  e  trasferimenti  da  effettuare all'interno del territorio
nazionale non puo' superare quella prevista nei rispettivi bilanci di
previsione approvati od in corso di approvazione.

  La  presente  legge,  munita  del sigillo dello Stato sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 dicembre 1973

                                LEONE

                                                     RUMOR - LA MALFA

                                                     Visto:        il
Guardasigilli: ZAGARI