Art. 4.

  La  decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni in
ruolo  non  ha  effetto  per  la  determinazione  delle indennita' da
corrispondersi   nelle   missioni   compiute  sia  all'interno  della
Repubblica,  sia all'estero, e per i periodi di missione gia' decorsi
alla data del decreto di promozione o di sistemazione in ruolo.