Art. 5.

  Al  titolare  di  un  ufficio  incaricato  della  reggenza  o della
supplenza   di  altro  ufficio  in  localita'  distante  meno  di  12
chilometri  spetta,  per  ogni giornata intera di presenza nella sede
della  reggenza  o della supplenza, un'indennita' di trasferta pari a
cinque  volte la misura prevista nell'articolo 3 della presente legge
per  la  qualifica o grado rivestito. Detta indennita' e' comprensiva
delle spese di trasporto.
  Ai  fini  del  calcolo  dell'indennita'  di  trasferta  di  cui  al
precedente  comma va tenuto conto della riduzione prevista dal quinto
comma dell'articolo 1 e, eventualmente, dal primo comma dell'articolo
7 della presente legge.
  Nel  caso  di  distanza superiore si applica la disposizione di cui
all'articolo 3 della presente legge.