Art. 6.

  Ai   fini  della  presente  legge,  le  distanze  chilometriche  si
misurano,  per  i  viaggi  compiuti  in  ferrovia,  tra  la  stazione
ferroviaria  di  partenza  e  quella  del luogo in cui la missione e'
compiuta.  Se  la  stazione  e'  fuori  del  centro  abitato  o della
localita'  isolata  da  raggiungere, la distanza fra la stazione e il
relativo  centro  abitato,  o  la  localita' isolata viene portata in
aumento.
  Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalla ferrovia, le distanze
si  computano  dalla  casa  municipale  del  comune ovvero dalla sede
dell'ufficio  (caserma, scuola, ecc.) nel caso in cui questo si trovi
in una frazione o in una localita' isolata.
  Se  il dipendente viene comandato in missione in luogo compreso fra
la  localita'  sede  dell'ufficio  e  quella  di  abituale dimora, le
distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla localita' piu'
vicina  al  luogo  di  missione.  Nel caso invece che la localita' di
missione  si  trovi  oltre  la  localita'  di  dimora, le distanze si
computano da quest'ultima localita'.