Art. 7.

  Le  indennita'  di  trasferta  derivanti  dalla  applicazione degli
articoli  1 e 3 della presente legge sono ridotte del 10 e del 20 per
cento per le missioni da compiere in comuni con popolazioni inferiori
ai 500 mila e 50 mila abitanti, rispettivamente.
  I  comuni  capoluoghi  di provincia con popolazione inferiore ai 50
mila   abitanti  sono  considerati,  ai  fini  dell'applicazione  del
precedente  comma,  come comuni con popolazione compresa fra 50.000 e
499.999 abitanti.
  Qualora  il  dipendente svolga la missione nella stessa giornata in
comuni  diversi,  ha  titolo,  per quella giornata, all'indennita' di
trasferta prevista per il comune con popolazione maggiore.
  Le  riduzioni di cui al presente articolo si cumulano con quelle di
cui  al  secondo  ed  al  quinto comma dell'articolo 1 della presente
legge.