Art. 9.

  Per  i  dipendenti  addetti  a  servizi  per  il  cui  espletamento
occorrano, di regola, piu' di quindici missioni al mese, l'indennita'
di  trasferta e' ridotta del 30 per cento dopo la quindicesima. Detta
riduzione   non  si  cumula  con  quella  di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo 1 della presente legge.
  Ai  fini  del  comma  precedente,  le  missioni da considerare sono
quelle   per   le   quali   il  personale  acquisti  comunque  titolo
all'indennita' di trasferta.
  Per  i  dipendenti in missione fruenti di alloggio o vitto gratuito
fornito  dall'Amministrazione  o  da  qualsiasi  altro pubblico ente,
l'indennita'  di trasferta e' ridotta, rispettivamente, di un terzo o
della meta'. Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la
stessa indennita' e' ridotta a un terzo.
  Nel caso di uso di foresterie, i dipendenti in missione sono tenuti
a  pagare  un  corrispettivo  pari  ad  un  quarto dell'indennita' di
trasferta   di  cui  agli  articoli  1  e  3  della  presente  legge.
L'ammontare di detto corrispettivo deve essere indicato nella tabella
di  liquidazione dell'indennita' di trasferta, allegando la quietanza
comprovante il pagamento effettuato alla foresteria.
  La  riduzione  di  cui  al  terzo comma del presente articolo viene
disposta  anche  se  l'indennita' di trasferta e' ridotta a norma del
quinto comma dell'articolo 1 della presente legge.