Art. 3.

  Il  Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, nel termine di
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri di concerto con il Ministro per gli affari esteri, norme
aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione della convenzione
menzionata nell'articolo 1.