Art. 4.

  Il  decreto  di  cui  al  precedente  articolo dovra' rispondere ai
seguenti criteri direttivi:
    1)  prevedere l'obbligo del produttore del disco fonografico o di
altro  apparecchio  analogo  riproduttore  di  suoni  o  di  voci  di
ripartire  in  misura  equa  con  gli  artisti interpreti o esecutori
l'ammontare  del  compenso  spettante  al  produttore  stesso  per le
utilizzazioni secondarie del disco;
    2)  estendere  alla televisione i diritti relativi alla emissione
radiofonica spettanti all'organismo di radiodiffusione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 novembre 1973

                                LEONE

                                              RUMOR - MORO - ZAGARI -
                                      DE MITA - BERTOLDI - SIGNORELLO

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI