Art. 4. Il decreto di cui al precedente articolo dovra' rispondere ai seguenti criteri direttivi: 1) prevedere l'obbligo del produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci di ripartire in misura equa con gli artisti interpreti o esecutori l'ammontare del compenso spettante al produttore stesso per le utilizzazioni secondarie del disco; 2) estendere alla televisione i diritti relativi alla emissione radiofonica spettanti all'organismo di radiodiffusione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 novembre 1973 LEONE RUMOR - MORO - ZAGARI - DE MITA - BERTOLDI - SIGNORELLO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI