(Convenzione-art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
 
  N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli  indicati  nella
convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato. 
 
  Convenzione   internazionale   sulla   protezione   degli   artisti
interpreti  o  esecutori,  dei  produttori  di  fonogrammi  e   degli
organismi di radiodiffusione. 
  Gli Stati contraenti, animati dal desiderio di proteggere i diritti
degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi  e
degli organismi di radiodiffusione, 
  Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
  La protezione prevista dalla presente convenzione lascia intatta la
protezione del diritto di autore sulle opere letterarie ed artistiche
e non influisce in alcun modo su di  essa.  Di  conseguenza,  nessuna
disposizione della presente convenzione  potra'  essere  interpretata
come lesiva di tale protezione.