(Convenzione-art. 11)
                             Articolo 11 
 
  Quando  uno  Stato  contraente  esige,  a   norma   della   propria
legislazione nazionale, l'adempimento  di  formalita',  a  titolo  di
condizione per la protezione, in materia di fonogrammi,  dei  diritti
sia dei produttori di fonogrammi,  sia  degli  artisti  interpreti  o
esecutori, sia  degli  uni  e  degli  altri,  tali  esigenze  saranno
considerate come soddisfatte se tutti gli esemplari in commercio  del
fonogramma pubblicato, ovvero l'involucro che  lo  contiene,  portano
una menzione costituita dal simbolo (P) accompagnato dall'indicazione
dell'anno della prima pubblicazione, apposta in modo tale da mostrare
chiaramente che la protezione e' riservata. Inoltre, se gli esemplari
o il loro involucro non permettono di identificare il produttore  del
fonogramma o il  titolare  della  licenza  accordata  dal  produttore
(mediante il nome, il marchio od ogni altra adeguata indicazione), la
menzione dovra' comprendere  egualmente  il  nome  del  titolare  dei
diritti del produttore del fonogramma. Infine, se gli esemplari o  il
loro involucro non permettono di identificare i principali interpreti
o esecutori, la menzione dovra' comprendere egualmente il nome  della
persona che, nel Paese in  cui  ha  avuto  luogo  la  fissazione,  e'
titolare dei diritti dei predetti artisti.