Articolo 12 Quando un fonogramma pubblicato a fini di commercio, ovvero una riproduzione di tale fonogramma, e' utilizzato direttamente per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico, un compenso equo ed unico sara' versato dall'utilizzatore agli artisti interpreti o esecutori, o ai produttori di fonogrammi, ovvero ad entrambi. La legislazione nazionale puo' determinare, in difetto di accordo tra gli interessati, le condizioni di ripartizione del predetto compenso.