(Convenzione-art. 12)
                             Articolo 12 
 
  Quando un fonogramma pubblicato a fini  di  commercio,  ovvero  una
riproduzione di tale fonogramma, e' utilizzato  direttamente  per  la
radiodiffusione o per una qualunque  comunicazione  al  pubblico,  un
compenso equo ed unico sara' versato dall'utilizzatore  agli  artisti
interpreti o esecutori, o ai  produttori  di  fonogrammi,  ovvero  ad
entrambi. La legislazione nazionale puo' determinare, in  difetto  di
accordo tra  gli  interessati,  le  condizioni  di  ripartizione  del
predetto compenso.