Articolo 15 1. Ogni Stato contraente ha la facolta' di prevedere nella propria legislazione nazionale eccezioni alla protezione garantita dalla presente convenzione nei casi seguenti: a) quando si tratti di utilizzazione privata; b) quando vi sia utilizzazione di corti frammenti in occasione del resoconto di un avvenimento di attualita'; c) quando vi sia fissazione effimera da parte di un organismo di radiodiffusione fatta con i propri mezzi e per le proprie emissioni; d) quando vi sia utilizzazione unicamente a fini di insegnamento o di ricerca scientifica. 2. Senza pregiudizio delle disposizioni del precedente paragrafo 1, ogni Stato contraente ha la facolta' di prevedere nella propria legislazione nazionale, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, limitazioni della stessa natura di quelle previste nella predetta legislazione per quanto riguarda la protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie ed artistiche. Tuttavia, non possono essere istituite licenze obbligatorie se non nella misura in cui esse sono compatibili con le disposizioni della presente convenzione.