(Convenzione-art. 15)
                             Articolo 15 
 
  1. Ogni Stato contraente ha la facolta' di prevedere nella  propria
legislazione nazionale  eccezioni  alla  protezione  garantita  dalla
presente convenzione nei casi seguenti: 
    a) quando si tratti di utilizzazione privata; 
    b) quando vi sia utilizzazione di corti  frammenti  in  occasione
del resoconto di un avvenimento di attualita'; 
    c) quando vi sia fissazione effimera da parte di un organismo  di
radiodiffusione fatta con i propri mezzi e per le proprie emissioni; 
    d) quando vi sia utilizzazione unicamente a fini di  insegnamento
o di ricerca scientifica. 
  2. Senza pregiudizio delle disposizioni del precedente paragrafo 1,
ogni Stato contraente ha  la  facolta'  di  prevedere  nella  propria
legislazione nazionale,  per  quanto  riguarda  la  protezione  degli
artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e  degli
organismi di radiodiffusione,  limitazioni  della  stessa  natura  di
quelle previste nella predetta legislazione per  quanto  riguarda  la
protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie ed artistiche. 
Tuttavia, non possono essere istituite licenze  obbligatorie  se  non
nella misura in cui esse sono compatibili con le  disposizioni  della
presente convenzione.