(Convenzione-art. 16)
                             Articolo 16 
 
  1. Nel partecipare alla presente convenzione,  ogni  Stato  accetta
tutti gli obblighi ed e' ammesso a tutti i vantaggi che essa prevede. 
Tuttavia, uno Stato potra' in qualunque momento specificare, mediante
notifica   depositata   presso   il   Segretario    generale    della
Organizzazione delle Nazioni Unite: 
    a) per quanto riguarda l'articolo 12: 
      (i) che non applichera' nessuna delle  disposizioni  di  questo
articolo; 
      (ii) che non applichera' le disposizioni di tale  articolo  per
quanto riguarda determinate utilizzazioni; 
      (iii) che non applichera' le disposizioni di tale articolo  per
quanto riguarda i fonogrammi il cui produttore non sia  cittadino  di
uno Stato contraente; 
      (iv) che per quanto concerne i fonogrammi il cui produttore sia
cittadino di un altro Stato contraente, limitera' l'estensione  e  la
durata della protezione prevista in tale articolo a  quelle  relative
alla  protezione  che  quest'ultimo  Stato  contraente   accorda   ai
fonogrammi fissati per la  prima  volta  dal  cittadino  dello  Stato
autore della dichiarazione; tuttavia, quando lo Stato contraente  del
quale il produttore e'  cittadino  non  accorda  la  protezione  allo
stesso beneficiario o agli stessi beneficiari cui  la  protezione  e'
accordata dallo Stato contraente autore della  dichiarazione,  questo
fatto non pregiudichera' in alcun modo l'estensione della  protezione
stessa; 
    b) per quanto riguarda l'articolo  13,  che  non  applichera'  le
disposizioni del comma d) di tale articolo; se uno  Stato  contraente
fa una simile dichiarazione, gli altri Stati contraenti  non  saranno
tenuti ad accordare il diritto previsto nel comma d) dell'articolo 13
agli organismi di radiodiffusione aventi la  loro  sede  sociale  nel
territorio dello Stato predetto. 
  2. Se la notifica prevista nel paragrafo 1 del presente articolo e'
depositata in  una  data  posteriore  a  quella  del  deposito  dello
strumento di ratifica,  di  accettazione  o  di  adesione,  essa  non
prendera' effetto che sei mesi dopo il suo deposito.