Articolo 17 Ogni Stato la cui legislazione nazionale, in vigore alla data del 26 ottobre 1961, accordi ai produttori di fonogrammi una protezione stabilita in funzione del solo criterio della fissazione potra', mediante una notifica depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite contemporaneamente allo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, dichiarare che applichera' soltanto il criterio della fissazione ai fini dell'articolo 5, e questo stesso criterio della fissazione in luogo del criterio della nazionalita' del produttore ai fini del paragrafo 1, comma a), numeri (iii) e (iv), dell'articolo 16.