(Convenzione-art. 17)
                             Articolo 17 
 
  Ogni Stato la cui legislazione nazionale, in vigore alla  data  del
26 ottobre 1961, accordi ai produttori di fonogrammi  una  protezione
stabilita in funzione del  solo  criterio  della  fissazione  potra',
mediante una notifica depositata presso il Segretario generale  delle
Nazioni Unite  contemporaneamente  allo  strumento  di  ratifica,  di
accettazione o di adesione, dichiarare che  applichera'  soltanto  il
criterio della fissazione ai fini dell'articolo 5,  e  questo  stesso
criterio della fissazione in luogo del  criterio  della  nazionalita'
del produttore ai fini del paragrafo 1,  comma  a),  numeri  (iii)  e
(iv), dell'articolo 16.