(Convenzione-art. 18)
                             Articolo 18 
 
  Ogni  Stato  che  abbia  fatto  una  delle  dichiarazioni  previste
all'articolo  5,  paragrafo   3,   all'articolo   6,   paragrafo   2,
all'articolo 16, paragrafo 1, o all'articolo 17, puo',  mediante  una
nuova notificazione indirizzata al Segretario generale delle  Nazioni
Unite, ridurne la portata o ritirarla.