Articolo 18 Ogni Stato che abbia fatto una delle dichiarazioni previste all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 1, o all'articolo 17, puo', mediante una nuova notificazione indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, ridurne la portata o ritirarla.