(Convenzione-art. 2)
                             Articolo 2 
 
  1. Ai fini della presente convenzione, si intende  per  trattamento
nazionale il trattamento che lo Stato Contraente, nel territorio  del
quale la protezione e' richiesta, accorda, a norma della legislazione
nazionale: 
    a) agli artisti interpreti o esecutori, che siano suoi cittadini,
per  le  esecuzioni  realizzate,  fissate  per  la  prima   volta   o
radiodiffuse nel suo territorio; 
    b) ai produttori di fonogrammi, che siano suoi cittadini,  per  i
fonogrammi  per  la  prima  volta  pubblicati  o  fissati   nel   suo
territorio; 
    c) agli organismi di radiodiffusione aventi la loro sede  sociale
nel  suo  territorio,  per  le  emissioni  radiodiffuse  da  stazioni
emittenti situate in tale territorio. 
  2. Il trattamento nazionale  sara'  accordato  tenuto  conto  della
protezione espressamente assicurata e delle limitazioni espressamente
previste nella presente convenzione.