(Convenzione-art. 20)
                             Articolo 20 
 
  1. La presente convenzione non fede  i  diritti  acquisiti  in  uno
qualunque degli Stati contraenti anteriormente alla data dell'entrata
in vigore della convenzione per tale Stato. 
  2.  Nessuno  Stato  contraente  sara'  tenuto   ad   applicare   le
disposizioni  della  presente  convenzione  alle  esecuzioni  o  alle
emissioni  di  radiodiffusione  effettuate,  ovvero   ai   fonogrammi
registrati, anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
convenzione per tale Stato.