(Convenzione-art. 22)
                             Articolo 22 
 
  Gli Stati contraenti si riservano il diritto di concludere  tra  di
loro accordi particolari,  purche'  tali  accordi  conferiscano  agli
artisti interpreti o esecutori, ai produttori di  fonogrammi  o  agli
organismi di radiodiffusione diritti piu' estesi di quelli  accordati
dalla presente convenzione ovvero contengano altre  disposizioni  non
contrarie a detta convenzione.