Articolo 22 Gli Stati contraenti si riservano il diritto di concludere tra di loro accordi particolari, purche' tali accordi conferiscano agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi o agli organismi di radiodiffusione diritti piu' estesi di quelli accordati dalla presente convenzione ovvero contengano altre disposizioni non contrarie a detta convenzione.