(Convenzione-art. 23)
                             Articolo 23 
 
  La presente  convenzione  sara'  depositata  presso  il  Segretario
generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite.  Essa  rimarra'
aperta, fino alla data del 30 giugno 1962,  alla  firma  degli  Stati
invitati alla Conferenza diplomatica sulla protezione  internazionale
degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi  e
degli organismi di radiodiffusione, che partecipano alla  Convenzione
universale  sul  diritto  di  autore  o  sono  membri  della   Unione
internazionale  per  la  protezione   delle   opere   letterarie   ed
artistiche.