(Convenzione-art. 27)
                             Articolo 27 
 
  1.  Ciascuno  Stato  potra',   all'atto   della   ratifica,   della
accettazione o dell'adesione, o in qualsiasi altro ulteriore momento,
dichiarare, mediante  notifica  indirizzata  al  Segretario  generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che la presente  convenzione
si estendera' a tutti o ad uno qualsiasi dei territori  di  cui  esso
curi le relazioni internazionali, a  condizione  che  la  convenzione
universale sul diritto d'autore o la convenzione  internazionale  per
la protezione delle opere letterarie ed artistiche sia applicabile  a
tali territori. Tale notifica produrra' effetto tre mesi dopo la data
del suo ricevimento. 
  2.  Le  dichiarazioni  e  le  notifiche  previste  all'articolo  5,
paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 16,  paragrafo
1, all'articolo 17 o all'articolo 18, possono estendersi a tutti o ad
uno qualsiasi dei territori di cui al paragrafo precedente.