(Convenzione-art. 28)
                             Articolo 28 
 
  1. Ciascuno degli Stati contraenti avra' la facolta' di  denunciare
la presente Convenzione, sia in nome  proprio,  sia  a  nome  di  uno
qualunque o di tutti i territori considerati all'articolo 27. 
  2. La denuncia si  effettuera'  mediante  notifica  indirizzata  al
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite  e  avra'
effetto dodici mesi  dopo  la  data  di  ricevimento  della  notifica
stessa. 
  3. La facolta' di  denuncia  prevista  nel  presente  articolo  non
potra' essere esercitata da uno Stato contraente prima della scadenza
di un periodo  di  cinque  anni  a  partire  dalla  data  in  cui  la
convenzione e' entrata in vigore nei riguardi di detto Stato. 
  4. Ciascuno degli Stati contraenti  cessera'  di  partecipare  alla
presente convenzione dal momento in cui  esso  non  sara'  ne'  parte
della  convenzione  universale  sul  diritto  d'autore   ne'   membro
dell'Unione internazionale per la protezione delle  opere  letterarie
ed artistiche. 
  5. La presente convenzione cessa di essere applicabile  a  ciascuno
dei territori considerati all'articolo 27 dal momento in cui  ne'  la
convenzione universale  sul  diritto  d'autore,  ne'  la  convenzione
internazionale  per  la  protezione   delle   opere   letterarie   ed
artistiche,  potranno   essere   ulteriormente   applicate   a   tale
territorio.