Articolo 28 1. Ciascuno degli Stati contraenti avra' la facolta' di denunciare la presente Convenzione, sia in nome proprio, sia a nome di uno qualunque o di tutti i territori considerati all'articolo 27. 2. La denuncia si effettuera' mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e avra' effetto dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica stessa. 3. La facolta' di denuncia prevista nel presente articolo non potra' essere esercitata da uno Stato contraente prima della scadenza di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui la convenzione e' entrata in vigore nei riguardi di detto Stato. 4. Ciascuno degli Stati contraenti cessera' di partecipare alla presente convenzione dal momento in cui esso non sara' ne' parte della convenzione universale sul diritto d'autore ne' membro dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche. 5. La presente convenzione cessa di essere applicabile a ciascuno dei territori considerati all'articolo 27 dal momento in cui ne' la convenzione universale sul diritto d'autore, ne' la convenzione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, potranno essere ulteriormente applicate a tale territorio.