(Convenzione-art. 29)
                             Articolo 29 
 
  1. Dopo che la presente convenzione sara'  rimasta  in  vigore  per
cinque anni, ciascuno degli Stati  contraenti  potra',  mediante  una
notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza allo  scopo
di  revisionare  la  convenzione.  Il  Segretario  notifichera'  tale
richiesta a tutti gli Stati contraenti. Se, entro il termine  di  sei
mesi dalla data della notifica indirizzata  dal  Segretario  generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, almeno la meta' degli  Stati
contraenti esprimera' il proprio assenso alla  richiesta  stessa,  il
Segretario generale ne informera' il Direttore generale  dell'Ufficio
internazionale del lavoro, il Direttore generale  dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la  cultura  e  il
Direttore dell'Ufficio dell'Unione internazionale per  la  protezione
delle opere letterarie  ed  artistiche,  i  quali  convocheranno  una
conferenza  di  revisione   in   collaborazione   con   il   Comitato
intergovernativo previsto all'articolo 32. 
  2. Ogni revisione della presente convenzione dovra' essere adottata
con la maggioranza dei due terzi degli Stati presenti alla Conferenza
di revisione a condizione che tale maggioranza comprenda i due  terzi
degli Stati che, alla data della Conferenza di revisione, fanno parte
della convenzione. 
  3. Nel caso in cui sia adottata una nuova  convenzione  comportante
revisione totale o parziale della presente convenzione, e  salvo  che
la nuova convenzione disponga altrimenti: 
    a)  la  presente  convenzione  cessera'  di  essere  aperta  alla
ratifica all'accettazione o all'adesione  a  partire  dalla  data  di
entrata in vigore della nuova convenzione revisionata; 
    b) la presente  convenzione  restera'  in  vigore  per  cio'  che
concerne i rapporti con gli Stati contraenti che  non  parteciperanno
alla nuova convenzione.