Articolo 29 1. Dopo che la presente convenzione sara' rimasta in vigore per cinque anni, ciascuno degli Stati contraenti potra', mediante una notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza allo scopo di revisionare la convenzione. Il Segretario notifichera' tale richiesta a tutti gli Stati contraenti. Se, entro il termine di sei mesi dalla data della notifica indirizzata dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, almeno la meta' degli Stati contraenti esprimera' il proprio assenso alla richiesta stessa, il Segretario generale ne informera' il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e il Direttore dell'Ufficio dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, i quali convocheranno una conferenza di revisione in collaborazione con il Comitato intergovernativo previsto all'articolo 32. 2. Ogni revisione della presente convenzione dovra' essere adottata con la maggioranza dei due terzi degli Stati presenti alla Conferenza di revisione a condizione che tale maggioranza comprenda i due terzi degli Stati che, alla data della Conferenza di revisione, fanno parte della convenzione. 3. Nel caso in cui sia adottata una nuova convenzione comportante revisione totale o parziale della presente convenzione, e salvo che la nuova convenzione disponga altrimenti: a) la presente convenzione cessera' di essere aperta alla ratifica all'accettazione o all'adesione a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione revisionata; b) la presente convenzione restera' in vigore per cio' che concerne i rapporti con gli Stati contraenti che non parteciperanno alla nuova convenzione.