(Convenzione-art. 3)
                             Articolo 3 
 
  Ai fini della presente convenzione, si intende per: 
    a) "artisti interpreti o esecutori", gli attori,  i  cantanti,  i
musicisti i ballerini e le altre persone che rappresentano,  cantano,
recitano,  declamano  o  eseguono  in  qualunque  altro  modo   opere
letterarie o artistiche; 
    b) "fonogramma", qualunque fissazione esclusivamente  sonora  dei
suoni di una esecuzione o di altri suoni; 
    c) "produttore di fonogrammi", la persona fisica o giuridica che,
per prima, fissa i suoni di una esecuzione od altri suoni; 
    d) "pubblicazione", la  messa  a  disposizione  del  pubblico  di
esemplari di un fonogramma in quantita' sufficiente; 
    e) "riproduzione", la realizzazione di un  esemplare  o  di  piu'
esemplari di una fissazione; 
    f) "emissione di radiodiffusione", la diffusione di  suoni  o  di
immagini e di suoni per mezzo di onde radioelettriche, al fine  della
ricezione da parte del pubblico; 
    g) "reemissione", l'emissione simultanea da parte di un organismo
di radiodiffusione di una emissione effettuata da un altro  organismo
di radiodiffusione.