(Convenzione-art. 30)
                             Articolo 30 
 
  Qualsiasi controversia tra due o piu' Stati contraenti  concernente
l'interpretazione o l'applicazione della  presente  convenzione,  che
non sara' regolata per mezzo di negoziati, sara', a richiesta di  una
delle parti in causa, portata per la sua decisione dinanzi alla Corte
internazionale di giustizia, a meno che gli Stati in causa convengano
su un diverso modo per regolarla.