Articolo 30 Qualsiasi controversia tra due o piu' Stati contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, che non sara' regolata per mezzo di negoziati, sara', a richiesta di una delle parti in causa, portata per la sua decisione dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, a meno che gli Stati in causa convengano su un diverso modo per regolarla.