(Convenzione-art. 32)
                             Articolo 32 
 
  1. E' istituito un Comitato intergovernativo con il compito: 
    a) di esaminare  le  questioni  relative  all'applicazione  e  al
funzionamento della presente convenzione; 
    b) di raccogliere le proposte e di  preparare  la  documentazione
concernente le eventuali revisioni della convenzione. 
  2.  Il  Comitato  sara'  composto  da  rappresentanti  degli  Stati
contraenti, scelti tenendo conto di un'equa ripartizione  geografica.
Il numero dei membri del Comitato sara' di sei se quello degli  Stati
contraenti e' inferiore o uguale a dodici, di nove se il numero degli
Stati contraenti e' da tredici a diciotto, e di dodici se  il  numero
degli Stati contraenti supera i diciotto. 
  3. Il Comitato sara'  costituito  dodici  mesi  dopo  l'entrata  in
vigore della convenzione, in seguito ad uno scrutinio organizzato tra
gli Stati contraenti - i quali disporranno ciascuno di un voto -  dal
Direttore  generale  dell'Ufficio  internazionale  del  lavoro,   dal
Direttore  generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite   per
l'educazione, la scienza e la cultura, e dal  Direttore  dell'Ufficio
dell'Unione internazionale per la protezione delle  opere  letterarie
ed artistiche, conformemente alle norme che saranno state previamente
approvate dalla maggioranza assoluta degli Stati contraenti. 
  4. Il Comitato eleggera' il suo presidente e il suo  ufficio.  Esso
stabilira' un regolamento interno concernente in particolare  il  suo
futuro funzionamento e il suo modo di rinnovamento; detto regolamento
dovra' soprattutto assicurare l'avvicendamento tra  i  diversi  Stati
contraenti. 
  5. Il  segretariato  del  Comitato  sara'  composto  di  funzionari
dell'Ufficio internazionale  del  lavoro,  dell'Organizzazione  delle
Nazioni  Unite  per  l'educazione,  la  scienza  e   la   cultura   e
dell'Ufficio internazionale per la protezione delle opere  letterarie
e artistiche designati rispettivamente dai Direttori generali  e  dal
Direttore delle tre istituzioni interessate. 
  6. Le riunioni del Comitato, che sara' convocato ogni qualvolta  la
maggioranza  dei  suoi  membri  lo  riterra'  utile,  saranno  tenute
successivamente presso le sedi rispettive dell'Ufficio internazionale
del  lavoro,   della   Organizzazione   delle   Nazioni   Unite   per
l'educazione, la scienza e la cultura e  dell'Ufficio  internazionale
per la protezione delle opere letterarie ed artistiche. 
  7. Le spese dei membri del Comitato saranno a carico dei rispettivi
Governi.