(Convenzione-art. 4)
                             Articolo 4 
 
  Ciascuno Stato contraente accordera' il trattamento nazionale  agli
artisti interpreti o esecutori ogni qualvolta si verifichi una  delle
seguenti condizioni: 
    a) l'esecuzione abbia luogo in un altro Stato contraente; 
    b) l'esecuzione sia registrata su di  un  fonogramma  protetto  a
norma del successivo articolo 5; 
    c) l'esecuzione non fissata su fonogramma  sia  diffusa  mediante
una emissione protetta a norma dello articolo 6.