Articolo 4 Ciascuno Stato contraente accordera' il trattamento nazionale agli artisti interpreti o esecutori ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni: a) l'esecuzione abbia luogo in un altro Stato contraente; b) l'esecuzione sia registrata su di un fonogramma protetto a norma del successivo articolo 5; c) l'esecuzione non fissata su fonogramma sia diffusa mediante una emissione protetta a norma dello articolo 6.