(Convenzione-art. 5)
                             Articolo 5 
 
  1. Ciascuno Stato contraente accordera' il trattamento nazionale ai
produttori di  fonogrammi  ogni  qualvolta  si  verifichi  una  delle
seguenti condizioni: 
    a) il produttore di fonogrammi sia cittadino di  un  altro  Stato
contraente (criterio della nazionalita); 
    b) la prima fissazione del suono sia stata realizzata in un altro
Stato contraente (criterio della fissazione); 
    c) il fonogramma sia stato pubblicato per la prima  volta  in  un
altro Stato contraente (criterio della pubblicazione). 
  2. Quando la prima pubblicazione abbia avuto luogo in uno Stato non
contraente ma il fonogramma sia stato  egualmente  pubblicato,  entro
trenta giorni dalla prima  pubblicazione,  in  uno  Stato  contraente
(pubblicazione simultanea), il predetto fonogramma sara'  considerato
come se fosse  stato  pubblicato  per  la  prima  volta  nello  Stato
contraente. 
  3. Ogni Stato contraente puo', con una notifica  depositata  presso
il  Segretario  generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite,
dichiarare che non applichera' ne' il criterio  della  pubblicazione,
ne' il criterio della  fissazione.  Tale  notificazione  puo'  essere
depositata   al   momento   della   ratifica,   dell'accettazione   o
dell'adesione, ovvero in qualunque  altro  momento;  in  quest'ultimo
caso, essa prendera' effetto sei mesi dopo ii deposito.