(Convenzione-art. 6)
                             Articolo 6 
 
  1. Ciascuno Stato contraente accordera'  il  trattamento  nazionale
agli organismi di radiodiffusione ogni  qualvolta  si  verifichi  una
delle seguenti condizioni: 
    a) la sede sociale dell'organismo di radiodiffusione sia  situata
in un altro Stato contraente; 
    b) l'emissione  sia  stata  diffusa  da  una  stazione  emittente
situata nel territorio di un altro Stato contraente. 
  2. Ogni Stato contraente puo',  con  una  notificazione  depositata
presso  il  Segretario  generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni
Unite, dichiarare che non accordera' protezione alle emissioni se non
quando la sede sociale dell'organismo di radiodiffusione sia  situata
in un altro Stato contraente e l'emissione sia stata diffusa  da  una
stazione  emittente  situata  nel  territorio  dello   stesso   Stato
contraente. Questa notificazione puo' essere fatta al  momento  della
ratifica, della accettazione o  dell'adesione,  ovvero  in  qualunque
altro momento; in quest'ultimo caso, essa prendera' effetto sei  mesi
dopo il suo deposito.