(Convenzione-art. 7)
                             Articolo 7 
 
  1. La protezione prevista dalla presente convenzione a favore degli
artisti interpreti o esecutori dovra' consentire di porre ostacolo: 
    a) alla radiodiffusione e alla comunicazione  al  pubblico  della
loro esecuzione senza il loro  consenso,  salvo  quando  l'esecuzione
utilizzata per la radiodiffusione o la comunicazione al pubblico  sia
gia'  essa  stessa  una  esecuzione  radiodiffusa  o  sia  fatta  con
l'impiego di una fissazione; 
    b)  alla  fissazione  senza  loro  consenso  sopra  un   supporto
materiale della loro esecuzione non fissata; 
    c) alla riproduzione senza loro consenso di una fissazione  della
loro esecuzione: 
      (i) quando la prima fissazione  sia  stata  fatta  essa  stessa
senza loro consenso; 
      (ii) quando la riproduzione sia fatta a fini diversi da  quelli
per i quali sia stato dato il consenso; 
      (iii) quando la prima fissazione sia stata fatta a norma  delle
disposizioni dell'articolo 15 e sia stata riprodotta a  fini  diversi
da quelli previsti da tali disposizioni. 
  2. (1) Spetta alla legislazione nazionale  dello  Stato  contraente
nel territorio del quale la protezione  e'  richiesta  di  provvedere
alla protezione contro  la  reemissione,  la  fissazione  a  fini  di
radiodiffusione e la  riproduzione  di  tale  fissazione  a  fini  di
radiodiffusione,  quando  l'artista  interprete  o  esecutore   abbia
permesso la radiodiffusione. 
    (2) Le modalita' di utilizzazione da  parte  degli  organismi  di
radiodiffusione  delle  fissazioni  fatte  ai  fini  delle  emissioni
radiodiffuse saranno  regolate  dalla  legislazione  nazionale  dello
Stato contraente nel territorio del quale la protezione e' richiesta. 
    (3) Tuttavia la legislazione  nazionale,  nei  casi  previsti  ai
commi (1) e (2) del presente paragrafo, non potra' avere l'effetto di
privare  gli  artisti  interpreti  o  esecutori  della  capacita'  di
regolare, in via contrattuale, i loro rapporti con gli  organismi  di
radiodiffusione.