(Convenzione-art. 8)
                             Articolo 8 
 
  Ogni Stato contraente puo', con la propria legislazione  nazionale,
determinare le modalita' secondo le quali gli  artisti  interpreti  o
esecutori saranno rappresentati, per quanto attiene all'esercizio dei
loro  diritti,  quando  molti  di  essi  partecipano  ad  una   stesa
esecuzione.