Art. 13.
(Pensione di invalidita' ai sacerdoti ridotti allo stato laicale e ai
ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica
                      esonerati dalle funzioni)

  La  pensione  di invalidita' spetta anche all'iscritto ridotto allo
stato  laicale  o  esonerato  dalle funzioni di ministro di culto che
abbia  i  requisiti  di  contribuzione  previsti  dal primo comma del
precedente articolo 12 e che sia stato riconosciuto invalido ai sensi
delle  norme  in  vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i  superstiti  dei  lavoratori
dipendenti.