Art. 14. (Requisiti per la pensione ai superstiti) La pensione di riversibilita' spetta, a domanda, ai superstiti del pensionato del Fondo o dell'iscritto che, al momento del decesso, abbia versato al Fondo stesso almeno 5 contributi annui. La pensione decorre dal 1 gennaio 1973. Per quanto concerne i soggetti e i requisiti per il diritto alla pensione di cui al precedente comma, fatti salvi quelli di contribuzione e di anzianita' assicurativa, si applicano le norme in vigore per le pensioni ai superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.