Art. 14.
              (Requisiti per la pensione ai superstiti)

  La  pensione di riversibilita' spetta, a domanda, ai superstiti del
pensionato  del  Fondo  o  dell'iscritto che, al momento del decesso,
abbia  versato al Fondo stesso almeno 5 contributi annui. La pensione
decorre dal 1 gennaio 1973.
  Per  quanto  concerne  i soggetti e i requisiti per il diritto alla
pensione   di   cui  al  precedente  comma,  fatti  salvi  quelli  di
contribuzione  e di anzianita' assicurativa, si applicano le norme in
vigore  per  le  pensioni  ai  superstiti a carico dell'assicurazione
generale   obbligatoria   per   l'invalidita',   la  vecchiaia  ed  i
superstiti.