Art. 21. 
                  (Contributo a carico dello Stato) 
 
  Agli oneri del Fondo per l'applicazione della  presente  legge,  lo
Stato concorre con un contributo straordinario di lire 4.120.000.000. 
  A partire dall'anno 1972  il  contributo  annuo  complessivo  dello
Stato in favore del Fondo stesso e' stabilito in  2.454.500.000  lire
ed e' elevato a lire 3.224.500.000 a partire dall'anno 1974.