Art. 29.
                   (Entrata in vigore della legge)

  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Ai  fini  dei  contributi  e delle prestazioni la presente legge ha
effetto dal 1 gennaio 1971.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 dicembre 1973

                                LEONE

                                                   RUMOR - BERTOLDI -
                                                  GIOLITTI - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI