Art. 2. Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni indicate nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente, agli articoli 13 e 15 delle convenzioni stesse. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 ottobre 1973 LEONE RUMOR - MORO - TAVIANI - ZAGARI - TANASSI - PRETI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI