Art. 2.

  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  alle  convenzioni indicate
nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in
conformita', rispettivamente, agli articoli 13 e 15 delle convenzioni
stesse.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 ottobre 1973

                                LEONE

                                               RUMOR - MORO - TAVIANI
                                                 - ZAGARI - TANASSI -
                                                                PRETI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI