(Convenzione-art. 1)
 Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili 
 
                              PREAMBOLO 
 
  Gli Stati parti alla presente convenzione, 
  Considerato che gli atti illeciti di cattura  o  di  esercizio  del
controllo di aeromobili in  volo  compromettono  la  sicurezza  delle
persone e dei beni, ostacolano  seriamente  l'esercizio  dei  servizi
aerei e minano la  fiducia  dei  popoli  del  mondo  nella  sicurezza
dell'aviazione civile, 
  Considerato che tali atti li preoccupano gravemente, 
  Considerato che, allo scopo di prevenire questi  atti,  e'  urgente
prevedere delle disposizioni atte a punire i loro autori, 
  Convengono quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
  Commette  un'infrazione   penale   (qui   di   seguito   denominata
"l'infrazione") chiunque, a  bordo  di  un  aeromobile  in  volo,  a)
illecitamente  e  con  la  violenza  o  minaccia   di   violenza   si
impadronisce di questo aeromobile o ne esercita il controllo o  tenta
di commettere uno di questi atti, o b) e' complice di una persona che
commette o tenta di commettere uno di questi atti.