Articolo 10 1. Gli Stati contraenti si prestano la piu' ampia reciproca assistenza giudiziaria possibile in qualsiasi procedimento penale relativo all'infrazione ed agli altri atti di cui all'articolo 4. In tutti i casi, la legge applicabile per l'esecuzione di una richiesta di reciproca assistenza e' quella dello Stato richiesto. 2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non esimono dalle obbligazioni derivanti dalle disposizioni di qualsiasi altro trattato a carattere bilaterale o plurilaterale che disciplina o disciplinera', in tutto o in parte, la reciproca assistenza in materia penale.