(Convenzione-art. 10)
                             Articolo 10 
 
  1. Gli  Stati  contraenti  si  prestano  la  piu'  ampia  reciproca
assistenza giudiziaria possibile  in  qualsiasi  procedimento  penale
relativo all'infrazione ed agli altri atti di cui all'articolo 4.  In
tutti i casi, la legge applicabile per l'esecuzione di una  richiesta
di reciproca assistenza e' quella dello Stato richiesto. 
  2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente  articolo
non  esimono  dalle  obbligazioni  derivanti  dalle  disposizioni  di
qualsiasi altro trattato a carattere bilaterale o  plurilaterale  che
disciplina o  disciplinera',  in  tutto  o  in  parte,  la  reciproca
assistenza in materia penale.